Per proteggere i passeggeri dalla minaccia rappresentata dagli esplosivi liquidi, l’ Unione Europea ha adottato nuove regole di sicurezza che limitano la quantità di sostanze liquide che è possibile portare attraverso e oltre i punti di sicurezza.
Queste misure si applicano a tutti i passeggeri in partenza dagli aeroporti dell’ Unione Europea, indipendentemente dalla loro destinazione. Questo significa che, ai checkpoint, passeggeri e bagagli saranno soggetti a verifiche per accertare la presenza di sostanze liquide, oltre a quanto già proibito.
Le nuove regole non limitano invece i liquidi acquistabili presso i negozi ubicati oltre i punti di controllo delle carte di imbarco, o a bordo degli aeromobili che operano voli di Compagnie Aeree dell’ Unione Europea.
Le nuove regole in vigore da lunedì 6 novembre 2006 sono applicate in tutti gli aeroporti all’ interno dell’ Unione Europea e in Norvegia, Islanda e Svizzera, fino a ulteriori disposizioni.
Cosa cambia nella preparazione del proprio bagaglio ?
È consentito portare solamente piccole quantità di liquidi, all’ interno del proprio bagaglio a mano. Questi liquidi dovranno essere contenuti in recipienti con una capacità massima di 100 ml ciascuno; tali recipienti dovranno essere inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile, di capacità non superiore a 1 litro per passeggero.
Cosa cambia in aeroporto ?
Per consentire l’effettuazione dei controlli dei liquidi da parte degli addetti preposti è necessario:
• presentare tutti i liquidi trasportati agli addetti presso i checkpoint, perché li possano esaminare;
• togliersi giacche e/o soprabiti per sottoporli a separata ispezione durante il controllo del passeggero;
• togliere dal proprio bagaglio a mano laptop, computer portatili e altri dispositivi elettrici per sottoporli a separata ispezione durante il controllo del passeggero.
I liquidi comprendono:
• acqua e altre bevande, minestre, sciroppi
• creme, lozioni e olii
• profumi
• spray
• gel, inclusi i prodotti per capelli e per
bagno / doccia
• il contenuto di recipienti pressurizzati, incluse
schiume da barba, altre schiume e deodoranti
• sostanze in pasta, incluso il dentifricio
• miscele di sostanze liquide / solide
• mascara
• ogni altra sostanza di analoga consistenza
Cosa non cambia ?
Resta consentito:
• porre liquidi all’ interno del bagaglio da stiva registrato al check - in, le nuove regole riguardano solo il bagaglio a mano;
• trasportare nel bagaglio a mano farmaci e sostanze a carattere dietetico, inclusi alimenti per bambini, da utilizzarsi durante il viaggio. Potrebbe essere richiesta prova dell’ effettiva necessità;
• acquistare liquidi, quali bevande e profumi, nei punti vendita degli aeroporti dell’ Unione Europea ubicati oltre i punti di controllo delle carte di imbarco, o a bordo degli aeromobili che operano voli di Compagnie aeree dell’ Unione Europea.
Attenzione !
Nel caso in cui i liquidi acquistati siano venduti confezionati in speciali buste sigillate, non aprirli prima di essere stati sottoposti a controllo di sicurezza – in caso contrario il contenuto potrebbe essere confiscato al checkpoint Qualora si sia in transito in un aeroporto dell’ Unione Europea, non aprire la busta prima del controllo di sicurezza presso l’aeroporto di transito, o presso l’ ultimo di essi nel caso in cui ne siano previsti più di uno. Nel caso l' addetto ai controlli abbia necessità di aprire il sacchetto di sicurazza, informatelo del fatto che siete in transito e lui provvederà a sigillare in un nuovo sacchetto i vostri liquidi.
Tutti questi liquidi sono da considerarsi aggiuntivi alle quantità contenute nel sacchetto di plastica richiudibile sopra menzionato.
Per qualsiasi dubbio, si prega di contattare, prima del viaggio, la Compagnia aeree o l’ agente di viaggio.
Vi preghiamo di essere cortesi, e di cooperare con il personale di sicurezza dell’aeroporto e della compagnia aerea.
Questo documento è stato sviluppato dalla Commissione Europea, dall’ Association of European Airlines e dall’ Airports Council International Europe.
Il documento riassume, a titolo informativo per i passeggeri, gli elementi principali della
legislazione dell’ Unione Europea in materia; non rappresenta il testo giuridico reale.